Polizze RC: il limite tra i danni cagionati a terzi e gli inadempimenti della propria attività
A cura dell’Avv. Daniele Cattaneo, fondatore dello Studio Legale Cattaneo
Quando si parla di polizza RC, normalmente il riferimento è ai danni che vengono cagionati per colpa a terzi, con riguardo alla norma di cui all’art. 2043 c.c., che regola la responsabilità extracontrattuale, nella sua espressione generale (art. 2043 c.c.) o nelle sue estrinsecazioni normative specifiche (art. 2048 e segg. c.c.) che prevedono anche fattispecie di responsabilità oggettiva o indiretta.
Le polizze per la R.C. professionale riferite a categorie professionali prevedono estensione agli effetti di inadempimenti di obbligazioni assunte (art. 1218 e segg. c.c.) nei confronti del proprio cliente, considerando un ampio spettro di condotte colpose dannose e diverse tipologie di danni.
Si riferiscono solitamente a professionisti iscritti ad albi professionali. A seconda della categoria, le polizze hanno più o meno ampia copertura, proprio in base alla particolare attività svolta e al tipo di danno inferto.
Rispetto ai professionisti la responsabilità da inadempimento e quella aquiliana possono coesistere e non trovare una netta linea di demarcazione. Le polizze offrono, perciò, tutela per entrambe le ipotesi, distinguendo tra soggetti lesi e tipologia e natura del danno.
In ambito medico, la copertura è ampia e non pone sostanziali distinzioni tra soggetti lesi o tipologie di danno, se non per la medicina non necessaria ed estetica, allorché vengano assunte obbligazioni di risultato. In tal caso, si verte di inadempimenti, esclusi dalla garanzia, salvo inserimento di clausole contrattuali ad hoc.
Nel contesto delle professioni edili, le polizze assicurative prevedono limitazioni di copertura a seconda del tipo di attività, della natura del danno inferto, offrendo, di massima, copertura solo per i danni più gravi.
L’onere della prova della operatività della garanzia è sempre a carico dello assicurato, poiché (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9205 del 2.04.21): “nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo nel diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”.
Infatti (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 8.6.2017 n. 14281): “L’assicuratore della responsabilità civile convenuto per l’adempimento del contratto nell’allegare l’esclusione della garanzia assicurativa non propone un’eccezione in senso proprio, e non solleva l’attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi le sue difese nell’allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda e, quindi, in un’eccezione in senso improprio”.
Si tratta di legittima predeterminazione del rischio assunto in garanzia. La Corte di Appello di Milano, Sez. IV Civ., n. 3499 del 7.09.2015, ha affermato che: “E’ attraverso la delimitazione del rischio che assicuratore e assicurato pattuiscono limiti alla prestazione del primo e correlativamente i diritti del secondo” (Così, Tribunale di Roma, sez. XIII, del 9.3.2004, est. Rossetti, in Gius, ed. Ipsoa, 2004, 13, 2745). La Suprema Corte (Cass. Civ. a Sezioni Unite n. 9140 del 26.01.2016, al punto 13 della motivazione) ha chiarito che: “13. Si tratta invero di stabilire se essa vada qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., ovvero dell’oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell’oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l’effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell’oggetto, sarebbe altrimenti insorta”.
La distinzione tra danno aquiliano a terzi e danno da inadempimento assume rilievo decisivo nelle polizze destinate agli imprenditori, in cui, salvo clausole facoltative, inserite ad hoc, l’inadempimento verso il committente e i suoi effetti sono estranei alla copertura.
Nei contratti di assicurazione di tale tipo si utilizza di norma un testo concordato tra Compagnie che recita: “La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza, comprese quelle complementari ed accessorie”.
Quando si accertino danni conseguenti ad un inadempimento contrattuale la garanzia solitamente non opera, poiché essa è prestata per la responsabilità civile colposa ex art. 2043 c.c., verso terzi, escludendo le fattispecie di responsabilità contrattuale, per inadempimento di obbligazioni verso il committente.
La Corte di Appello di Milano, sez. IV C.I. dott. De Stefano, n. 2703 del 5.08.22, lo ha confermato, affermando: “A sua volta xxxxx ribadisce la non operatività della polizza, sia in quanto si tratterebbe di una polizza nuova, sia in quanto l’evento non sarebbe ricompreso nell’oggetto: la polizza, infatti, coprirebbe solo i danni contro terzi, ma non anche l’inadempimento contrattuale. Quest’ultimo rilievo è fondato.
Nel contratto di assicurazione, “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’articolo 1341 del Cc quelle clausole che limitano le Conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono diversamente all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass 15/05/2018, n. 11757).
Nella specie il rischio garantito prevede solo la garanzia della responsabilità civile derivante all’assicurato per danni involontariamente “cagionati a terzi (morte lesioni. personali, danni alle cose)” .
La polizza non ricomprende i risarcimenti dovuti al committente per far fronte alle inesattezze nell’adempimento dell’attività svolta dal professionista e, quindi, per eliminare i vizi propri dell’opera progettata quali quelli richiesti nella specie.
Non sono in definitiva ricomprese le conseguenze che, a causa dell’inadempimento del professionista, si riverberano in sé sull’opus interessato dall’attività di progettazione, rimanendo invece il professionista coperto per i danni eventualmente provocati a terzi a causa di quegli stessi inadempimenti”.
Il medesimo principio era stato affermato dal Tribunale di Torino (sez. IV, dott.ssa Tassone, n. 3281 del 9.06.2016) a proposito di una polizza R.C. per la garanzia cosiddetta “Prodotto”: “Ebbene, dalla stessa prospettazione di parte attrice (secondo cui, in sintesi, xxxxx s.p.a. aveva ordinato ugelli rotanti alla stessa xxxxx, che andavano utilizzati quali componenti di un altro prodotto; detti ugelli rotanti sarebbero stati difettosi ed il danno conseguente a tale difetto consisterebbe nelle spese affrontate da xxxxx per “eliminare danni e difetti agli impianti, quali derivati dagli ugelli rotanti…”) emerge che xxxxx è cliente e dunque controparte contrattuale di xxxxx, per cui non può essere considerata “terzo” ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa: come condivisibilmente allegato in causa dalla difesa di xxxxx, infatti, colui che è controparte contrattuale, per definizione, non potrà mai essere considerato terzo, né potrà subire dalla propria controparte un danno aquiliano ma, al più, le conseguenze di un inadempimento contrattuale”.
Soggiungeva il Tribunale di Torino, che: “In ultima analisi, dunque, la polizza copre unicamente i danni derivanti ai terzi consumatori finali del prodotto difettoso e non i danni da inadempimento di xxxxx nei confronti della sua controparte contrattuale”.
Il Tribunale di Firenze n. 3832 del 14.11.2012, G.U. dott.ssa Dania Mori, nel considerare gli effetti di una polizza per responsabilità civile verso terzi, riteneva che essa offrisse copertura solo per i danni a terzi “e non anche per i danni causati alla controparte contrattuale per inadempimento del contratto di appalto”.
Il Tribunale di Milano (sez. VII civ., G.U. dott.ssa Vullo, n. 1287 del 6.2.18) ha ribadito che: “La domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato trova titolo nella polizza assicurativa n. 874A0139 avente ad oggetto la Responsabilità civile verso terzi. La garanzia base copre esclusivamente i danni cagionati a terzi nell’esercizio della propria attività di impresa. Alla categoria del terzo non appartiene il soggetto parte di un rapporto contrattuale. Il danno cagionato al terzo nell’esercizio della propria attività affonda le proprie radici nei principi in materia di illecito aquiliano ed è pertanto da distinguersi al danno conseguente all’inadempimento e cagionato alla propria controparte contrattuale. Che tra i danneggiati non siano da ricomprendere le controparti contrattuali, emerge anche dall’elencazione, contenuta nell’art. 17 delle condizioni di polizza, delle “persone da considerare terzi”. La disposizione chiarisce che sono terzi anche il titolare o addetti di altre ditte, gli appaltatori, i subappaltatori i professionisti che a vario titolo -partecipano alle attività oggetto dell’assicurazione ma non indica tra questi anche i committenti”.
Detta distinzione ha una duplice ragione logica. Da un lato, l’imprevedibilità dello evento aquiliano e la necessità di protezione del patrimonio dello assicurato, dall’altro, per le Compagnie, il timore di una estensione illimitata di copertura alla fase esecutiva della obbligazione contrattuale assunta, con inclusione nel rischio anche di eventi non involontari, sino a trasformare la polizza assicurativa in una sorta di fideiussione.