La “nuova” pace contributiva
L’ Inps ha fornito con specifica Circolare opportuni chiarimenti sulla “pace contributiva” recata dalla Legge di Bilancio 2024 in analogia a quanto era stato già fatto in precedenza , a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021
In particolare si è introdotta in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024 , non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Tale possibilità è ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo quello dell’ultimo contributo comunque accreditati ed è riferita alle forme pensionistiche relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’INPS.
I periodi così riscattati sono parificati, a tutti gli effetti pensionistici, ai periodi di lavoro. La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente in via telematica, dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado attraverso il canale web, web, tramite i servizi online dedicati, il contact center multicanale, e gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Quale è il costo ?
La misura dell’onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo, la base imponibile contributiva di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto ed è rapportata al periodo oggetto della domanda; su tale base si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti (nel regime ove il riscatto operi) alla data di presentazione della domanda.
Va ancora ricordato come il costo sostenuto è deducibile dall’imposta sui redditi, in base al principio generale che consente la suddetta deduzione anche per i contributi previdenziali facoltativi (versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza)