Manovra 2025. Lavoro dipendente: misure fiscali per il welfare aziendale
Le misure fiscali per il welfare aziendale in Italia nel 2025 continuano ad essere orientate a incentivare le aziende a offrire servizi e benefit ai dipendenti, con lo scopo di migliorare il benessere lavorativo e la conciliazione tra vita privata e lavoro. Le normative in vigore già prevedevano diverse agevolazioni fiscali per le imprese che adottano piani di welfare aziendale.
Detassazione dei servizi di welfare
I servizi di welfare aziendale sono esenti da imposte sul reddito e contribuzioni previdenziali se rientrano in specifiche categorie previste dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come:
- Assistenza sanitaria integrativa
- Formazione e istruzione dei figli
- Buoni pasto e mensa aziendale
- Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
- Attività ricreative e culturali (palestre, viaggi, etc.)
Per il 2025, si prevede la conferma dell’esenzione fiscale fino a un certo tetto massimo per i cosiddetti fringe benefit, come i buoni carburante o i voucher per acquisti di beni e servizi. Il limite di esenzione potrebbe essere soggetto a revisione annuale.
Premi di produttività e conversione in welfare
Le aziende possono decidere di convertire parte del premio di produttività in servizi di welfare aziendale. Questa conversione comporta una tassazione agevolata sui premi di produttività fino a 3.000 euro (aliquota ridotta al 10%). Se i dipendenti scelgono la conversione in welfare, questi importi sono totalmente esenti da tassazione. I benefit relativi a previdenza complementare, assistenza sanitaria e altre forme di welfare non sono soggetti a contributi previdenziali, sempre che rispettino i requisiti di legge.
Molti piani di welfare aziendale includono anche misure legate alla sostenibilità, come incentivi per l’utilizzo dei mezzi pubblici, buoni per l’acquisto di biciclette o auto elettriche, che spesso godono di detrazioni fiscali o esenzioni specifiche.
Misure fiscali per il welfare aziendale approvate nella manovra 2025
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto precedentemente, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.